Febbraio 2012 752

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il Resto del Carlino - Tutela della costa, procedimento Ue contro le Marche

Corriere Adriatico - Molo Davanzali nel mirino dell'Ue

ANSA - Ripascimento costa Marche- UE apre procedura infrazione

non fanno che confermare quello che andiamo dicendo da tempo: la Legge Regionale n.7 del 14/04/2004, "Disciplina della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale", è in netto contrasto con le normative europee.

Riepilogando brevemente: la regione Marche ha fatto una legge che esonera dalla V.I.A. le opere di ripascimento, mentre la UE ha dato disposizioni diametralmente opposte.
Così adesso rischiamo pure delle prevedibilissime sanzioni economiche.

E, fatto ancora più grave, le nostre istituzioni erano ben consapevoli dell’irregolarità della legge emanata e dell'eventualità che l'Unione Europea potesse avviare una procedura d'infrazione. Come ben dimostrato dalla comunicazione del Ministero dell’Ambiente del 20/07/2009 indirizzata per conoscenza alla Regione Marche Servizio Ambiente e Difesa Suolo.

Di seguito vi proponiamo parte della comunicazione del Ministero che potete leggere per intero cliccando qui:

« [..] In particolare si fa riferimento al fatto che la sia le Direttive in materia di VIA che il DPR del 12 aprile 1996, prevedono che siano soggette alle procedure di VIA (procedura completa o procedura di screening) le “opere costiere destinate a combattere l'erosione ed i lavori marittimi volti a modificare la costa, mediante la costruzione di dighe, moli ed altri lavori di difesa del mare".

La regione Marche, nel recepire la normativa, con la legge del 7 aprile 2004, ha invece specificatamente escluso gli interventi di ripascimento finalizzati al ripristino dello stato dei luoghi da qualsiasi valutazione ambientale.

Considerato quanto sopra evidenziato, si fa presente quanto di seguito riportato

La disciplina in materia di VIA non permette di escludere a priori alcuna categorie di opere, si possono solo individuare soglie e/o criteri che comunque non devono essere tali da permettere la loro elusione con il frazionamento dei progetti che vanno invece considerati nel loro insieme.

Tale principio è stato affermato dalla Corte di Giustizia con la sentenza de! 21 settembre 1999 che ha condannato l'Irlanda. Sempre la stessa Corte di Giustizia ha specificato con altre diverse sentenze, che nessuno Stato membro può esonerare dagli obblighi di VIA le categorie di progetti se non quelli destinati alla difesa nazionale.

Ciò premesso si ritiene quindi che l'interpretazione della Regione Marche non sia in linea con quanto previsto dalle normative e che in caso di esclusione di alcuni progetti si potrebbe incorrere in una condanna della Corte di Giustizia o del TAR competente.

Si fa inoltre, presente che anche la più recente normativa italiana in particolare il Dlgs n. 4/08 di modifica del Dlgs n. 152/06, tra le opere la cui valutazione è a carico delle Regioni individua nell'allegato IV, punto 7, lettera n) le opere costiere con la stessa dizione della Direttiva comunitaria, non escludendo a priori specifiche opere di difesa della costa, quali sono quelle di ripascimento. [..] », le parti in grassetto sono aggiunte.

Fonte: MareLibero.it