Ordinanza Balneare n. 22/2015

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ART. 2 – ZONE DI MARE RISERVATE ALLA BALNEAZIONE
Durante la stagione balneare, così come definita dalla Regione Marche:
2.1 La zona di mare per una profondità di 300 metri dalla battigia è riservata alla balneazione ad eccezione delle sotto indicate aree le quali, in considerazione della particolare morfologia della costa, le distanza è ridotta a metri cento (100), trattandosi di tratti di costa da ritenersi  “a picco sul mare”:
- Spiaggia ricompresa nel comune di Ancona delimitata, a nord, dal cantiere navale “Fincantieri e, a
sud, dallo scoglio del trave;
- Spiaggia ricompresa nei comuni di Ancona e Sirolo delimitata, nel limite nord, dalla perpendicolare a mare della chiesetta di S. Maria di Portonovo
 e, nel limite sud, dalla “spiaggia dei Sassi Neri”.
Il limite esterno di tale zona di mare deve essere segnalato - entro e non oltre il 01 giugno - dai concessionari di aree demaniali marittime,  dai titolari di strutture che offrono servizi per la balneazione e dai Comuni per gli specchi acquei antistanti i tratti di arenile destinati alla libera fruizione, con il posizionamento di gavitelli di colore rosso adeguatamente ancorati al fondo e posti a distanza di metri 50 (cinquanta) l’uno dall’altro, parallelamente alla costa, in corrispondenza delle estremità del fronte a mare della concessione e comunque nel numero minimo di due per ogni stabilimento. I concessionari hanno altresì l’obbligo di verificare costantemente che i gavitelli mantengano la posizione iniziale provvedendo, ove necessario, al loro immediato riposizionamento.
Ai gavitelli di segnalazione della zona di mare riservata ai bagnanti è vietato l’ormeggio di qualsiasi unità, anche se all’esterno della zona di mare interdetta.

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